Descrizione
IL SINDACO
Visto il D.D.G. n. 1980/S8 del 14.7.2023 dell’ Assessorato della famiglia, le politiche sociali e del lavoro
RENDE NOTO
In applicazione dell’art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine d promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile prevede l’assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da
erogare attraverso i Comuni dell’Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti:
il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dal:
1^ semestre: 1.1.2023 al 30.6.2023, scadenza presentazione istanze 15.9.2023 ;
2^ semestre: 1.7.2023 al 30.9.2023, scadenza presentazione istanze 27.10.2023 e dal 1.10.2023
al 31.12.2023 scadenza presentazione istanze 26.1.2024.
Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento legale di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
- residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;
- nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000;
- attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio secondo quanto disposto con D.D.G. 1980/S8 del 14.7.2023 e resterà subordinata all’assegnazione del relativo finanziamento concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria regionale redatta dal Dipartimento regionale della Famiglia, in ordine decrescente in funzione dell’ISEE dei richiedenti.