barriere architettoniche

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la legge 9 gennaio 1989 n.13 prevede l’erogazione annuale di contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.

Data:

18 Novembre 2024

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Descrizione

La Legge 9 gennaio 1989 n.13 prevede l’erogazione annuale di contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.

I contributi possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono, in forma effettiva stabile ed abituale, disabili con menomazione o limitazione funzionali permanenti.

I contributi sono concessi anche per l’acquisto d’attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli onde facilitare l’accesso agli immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza.

chi può beneficiare del contributo

•I Disabili con menomazione o limitazione funzionali permanenti di carattere motorio ed i non vedenti;
•Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
•I Condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;
•I Centri o istituti residenziali destinati all’assistenza di persone con disabilità.
N.B. i lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda

chi può presentare la domanda di contributo

•il portatore di handicap
•l’esercente la potestà o la tutela sul soggetto portatore di handicap

cosa occorre presentare

•Domanda in bollo, da presentare entro il 1° marzo di ogni anno solare, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è sito l’immobile;
•Descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;
•Certificato medico, in carta libera attestante l’handicap;
•Certificato d’invalidità rilasciato dalla competente ASP, attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
•Autocertificazione contenente:
1.Indirizzo completo di ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente;
2.descrizione degli ostacoli;
3.attestazione dei requisiti soggettivi, necessari alla concessione del contributo;
4.attestazione che l’opera non è stata ancora eseguita e di avere, o non avere altre richieste di contributo. in atto, per lo stesso intervento;

entità del contributo

Il contributo è erogato in rapporto alla spesa sostenuta:
1.Spesa fino a € 2.582,28: contributo al 100%;
2.Spesa da € 2.582,28 a €12.911,42: contributo di € 2.582,28 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi € 2.582,28 [Esempio: su una spesa sostenuta di € 7.746,85 il contributo è pari a € 2.582,28 + € 1.291,14 (25% dell’eccedenza di € 5.164,57) =€ 3.873,42]
3.Spesa dai €12.911,42 ai € 51.645,69: contributo di € 5.164,57 più il 5% della spesa che eccede i primi €12.911,42 [Esempio: su una spesa sostenuta di € 28.405,13 il contributo è pari a € 5.164,57 + € 774.69 (5% dell’eccedenza di € 15.493,71) = € 5.939,26]

Documenti

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 18/11/2024, 10:57