A chi è rivolto
L’ imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Viagrande, che pernottano nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo: quelle previste all’art. 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27 e ss.mm.ii. (alberghi, hotels, villaggi-albergo, residence turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini) nonché appartamenti ammobiliati per uso turistico, b&b, agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio di Viagrande.